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Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008 (Rv. 602746 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno ambientale - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Risarcibilità del solo pregiudizio prettamente patrimoniale - Esclusione - Ristoro del danno all'ambiente in sé - Ammissibilità - Valutazione - Conseguenze - Riduzione in pristino dei luoghi - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602746-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria - non patrimoniale rappresentato dal "vulnus" all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la prima condanna sia vòlta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)