Sez. 1, Sentenza n. 4362 del 09/04/1992 (Rv. 476707 - 01)
Risarcimento del danno - In genere | Danno ambientale - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Risarcimento del danno - In genere
L'ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente vari beni o valori - quali la flora, la fauna, il suolo, le acque ecc. - si distingue antologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, con la legge 8 luglio 1986 n. 349, rispetto ad illeciti, la cui idoneità lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore ed indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più delle dette singole componenti, secondo un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno patrimoniale, si caratterizza, tuttavia per una più ampia accezione, dovendosi avere riguardo - per la sua identificazione - non tanto alla mera differenza tra il saldo attivo del danneggiato (nella specie, il Parco Nazionale d'Abruzzo, che lamentava il taglio abusivo di piante) prima e dopo l'evento lesivo, quanto alla sua idoneità, alla stregua di una valutazione sociale tipica, a determinare in concreto una diminuzione dei valori e delle utilità economiche di cui il danneggiato può disporre, svincolata da una concezione aritmetico-contabile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 12/07/1923 num. 1511 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 991, Legge 08/07/1986 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)