Sez. U, Sentenza n. 101 del 19/01/1970 (Rv. 344800 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - QUALIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA POSTA A BASE DELL'APPREZZAMENTO DI DECISIVITA DEL PUNTO IMPUGNATO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE DI RINVIO - AMBITO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - QUALIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA POSTA A BASE DELL'APPREZZAMENTO DI DECISIVITA DEL PUNTO IMPUGNATO - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE DI RINVIO - AMBITO.*
Anche quando la Cassazione di una sentenza sia stata pronunziata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, i poteri del giudice di rinvio, pur rimanendo impregiudicati per quanto attiene al riesame e alla rivalutazione dei fatti della causa, trovano pur sempre un limite nella sentenza di Cassazione, nel senso che questa fa stato riguardo alle questioni che siano state esplicitamente o implicitamente decise e che ne costituiscano il presupposto, quale premessa necessaria e logicamente inderogabile della pronunzia. In particolare, anche quando non sia stato enunciato alcun principio di diritto al quale il giudice di rinvio debba uniformarsi, la sentenza della Corte di Cassazione fa stato riguardo alla decisivita - ritenuta ai sensi dell'art 360, n 5, cod proc civ- di determinati punti della controversia, riconosciuti potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa da quella impugnata e percio rimessi alla valutazione di altro giudice di merito. E quando l'attribuzione del carattere decisivo a un punto di fatto della controversia (non esaminato o male esaminato dalla sentenza cassata) presuppone, logicamente e necessariamente, una certa interpretazione circa il significato o l'ambito di applicazione di una norma di legge, ovvero presuppone una determinata situazione giuridica e la relativa qualificazione, posta a base dell'apprezzamento circa la decisivita di quel punto, i poteri del giudice di rinvio non possono non rimanere condizionati dai cennati presupposti di carattere giuridico, che sono vincolanti ed immodificabili, ancorche nella sentenza della suprema Corte manchi la formale enunciazione di un principio di diritto a sensi dell'art 384 cod proc civ. il riesame di quei presupposti, pertanto, e precluso al giudice di rinvio, cosi come e precluso alla stessa Corte di Cassazione in caso di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)