Sez. 6, Sentenza n. 11548 del 10/02/2017 Cc. (dep. 09/03/2017) Rv. 269400 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana della ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano dettagliatamente descritti i fatti addebitati all'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)