Sez. 6, Sentenza n. 18306 del 12/03/2004 Cc. (dep. 20/04/2004) Rv. 229414 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fattispecie in tema di estradizione richiesta sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp.att. cod. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà a luogo a nullità. Ne consegue che è legittima la decisione favorevole all'estradizione richiesta da uno Stato estero, ancorché la domanda e la relativa documentazione non risultino essere stati tradotti nella lingua italiana (nel caso di specie, relativo ad estradizione richiesta dalla Serbia, la Corte ha rilevato che la traduzione degli atti nella sola lingua inglese, in luogo di quella italiana, doveva ritenersi consentita dall'art. 23 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 201, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)