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Sez. 6, Sentenza n. 9896 del 19/02/2016 Cc. (dep. 09/03/2016) Rv. 266688 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266688-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)