Sez. 6, Sentenza n. 9896 del 19/02/2016 Cc. (dep. 09/03/2016) Rv. 266688 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Omessa traduzione in lingua italiana - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)