Sez. 3, Sentenza n. 20145 del 18/10/2005 (Rv. 583984 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Disdetta - Forma - Individuazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all'altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all'ottenimento del rilascio del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)