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Sez. 3, Sentenza n. 1840 del 22/02/1988 (Rv. 457793 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457793-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini della titolarità del diritto di prelazione e di riscatto agrari, la qualità di coltivatore diretto in capo all'affittuario insediato sul fondo compravenduto ed al proprietario confinante va determinata in relazione alla nozione datane dall'art. 31 della legge n. 590 del 1965 (alla quale è estraneo qualsiasi riferimento alla qualità di imprenditore agricolo), secondo cui è tale chi direttamente ed abitualmente, ancorché in modo non prevalente rispetto ad altre attività dallo stesso esercitate, si dedica all'attività di coltivazione del fondo, con forze lavorative proprie e del nucleo familiare corrispondenti ai minimi fissati dalla legge e con carattere non di occasionalità, bensì di stabilità e continuità; il relativo accertamento, compiuto dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato. (V 475/83, mass n 425272; (V 4812/81, mass n 415520; (V 1421/80, mass n 404965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)