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Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 10/10/1997 (Rv. 508728 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto - Nozione - Esclusività dell'attività - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508728-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590, nel definire il coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, senza fare alcun riferimento all'esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, che di conseguenza restano irrilevanti ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto, anche se sono esercitate in via prevalente e costituiscono quindi una fonte di reddito superiore o addirittura la fonte di reddito principale. Dette ulteriori attività possono avere una rilevanza indiretta solo quando impediscano la possibilità di un effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)