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Sez. 3, Sentenza n. 13992 del 21/02/2001 Ud. (dep. 06/04/2001) Rv. 218775 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato previsto dall'art. 25, sesto comma, del D. P. R. 24 maggio 1988, n. 203 - Reato a condotta mista con effetti permanenti - Momento della cessazione della permanenza - Fattispecie in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2001-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218775-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto producente emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (cd. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto (Fattispecie in materia di applicazione della prescrizione del reato a seguito di cessazione degli effetti per la sopravvenuta conoscenza da parte della P.A.).

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)