diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6897 del 22/06/1993 (Rv. 482858 - 01)

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Fidejussione a favore di un istituto di credito - Per obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo - Nullità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482858-01

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali

Non sussiste nullità del contratto fidejussorio, per indeterminabilità dell'oggetto, allorché la fidejussione sia prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo, data la prefigurazione nel contratto di cosiddetti indici di determinabilità (obbligazioni via via assunte dal debitore principale verso il creditore), che si realizzano successivamente sulla base di atti sottratti al mero arbitrio del debitore principale e dello istituto erogatore del credito, in quanto soggetti alle specifiche disposizioni, anche di natura pubblicistica, che regolano l'attività bancaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)