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Sez. 3, Sentenza n. 6635 del 18/07/1997 (Rv. 506147 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Esatta determinazione del debito garantito - Necessità - Esclusione - Determinabilità successiva - Applicazione del principio della integrazione progressiva del contratto (art.1349) - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506147-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

La fideiussione prestata per debiti futuri non richiede, per la sua validità, la precisa determinazione del debito o dei debiti garantiti, essendo, all'uopo, sufficiente che questi risultino semplicemente determinabili, anche "per relationem", attraverso il meccanismo della integrazione successiva del contratto previsto dall'art. 1349 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)