Sez. 3, Sentenza n. 6071 del 11/07/1987 (Rv. 454416 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'Esercizio della facoltà accordatagli dall'art. 5 della legge n. 19 del 1963 - che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobili adibiti allo Esercizio di una attività commerciale o artigiana, qualora venga locata o ceduta anche l'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena d'Invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. (Conf 426/86, mass n 444035; (Conf 5478/83, mass n 430413; (Conf 3717/81, mass n 414353).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 n. 2, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)