Sez. 3, Sentenza n. 426 del 23/01/1986 (Rv. 444035 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANA - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITAMENTE ALLA LOCAZIONE O ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANA - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITAMENTE ALLA LOCAZIONE O ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'Esercizio della facoltà accordatagli dall'art. 5 della legge n. 19 del 1963 - che consente la sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobili adibiti allo Esercizio di una attività commerciale o artigiana, qualora venga locata o ceduta anche l'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena d'Invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti, fino a quando il conduttore non provvede a tale incombente, il locatore non può considerarlo inadempiente ma soltanto notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, e, solo dopo che sia accertata la loro sussistenza, può essere risolto il contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello di sublocazione o di cessione della locazione. (Conf 5478/83, mass n 430413; (Conf 3717/81, mass n 414353).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)