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Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 26/08/1983 (Rv. 430413 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBINGRESSO - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SUBLOCAZIONE NONOSTANTE IL DIVIETO PATTUITO O CESSIONE DELLA LOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430413-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBINGRESSO - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SUBLOCAZIONE NONOSTANTE IL DIVIETO PATTUITO O CESSIONE DELLA LOCAZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - TERMINE - DECORRENZA.*

La sublocazione dell'immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione, nonostante il divieto pattuito nel contratto di locazione, o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'Esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19, non devono essere necessariamente precedute, a pena d'Invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla norma stessa. Concluso il contratto di sublocazione dello immobile o di cessione della locazione, il termine di quindici giorni, entro il quale il locatore può opporsi per gravi motivi con atto notificato al conduttore, inizia a decorrere dal giorno in cui il conduttore fa al locatore la prescritta comunicazione, senza che - sino a tale momento - questi possa considerare la controparte inadempiente, potendo soltanto, accertata la situazione, notificare la sua opposizione specificando i motivi che la giustificano, alla effettiva ricorrenza dei quali è subordinata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, con il conseguente venir meno del contratto di sublocazione o di quello di cessione della locazione. (Conf 107/83, mass n 424902; (Conf 3717/81, mass n 414351; (Conf 2968/79, mass n 399289; (Conf 5119/77, mass n 388733; (Conf 4025/76, mass n 382688).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)