Sez. 1, Sentenza n. 16671 del 27/02/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 255845 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Termine per la dichiarazione - Decorrenza dalla conoscenza effettiva del motivo di ricusazione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
La decorrenza del termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione deve riferirsi ad una conoscenza effettiva e completa della relativa causa, nei suoi termini fattuali e giuridici, e non ad una mera situazione di conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la pubblicazione di una precedente sentenza emessa nei confronti di soggetti diversi da colui che è imputato in un successivo processo, la cui posizione in ordine alla sua penale responsabilità sia stata tuttavia già valutata - nel giudizio cui è rimasto estraneo - dallo stesso giudice investito del processo che lo riguarda, non è idonea, di per se sola, a rendere nota all'imputato la causa di incompatibilità fin dal momento della costituzione del collegio giudicante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)