diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15338 del 13/09/2012 (Rv. 623807 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Rilascio - Modalità - Art. 365 cod. proc. civ. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623807-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell'art. 365 cod. proc. civ., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)