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Sez. L, Sentenza n. 5371 del 05/11/1985 (Rv. 442609 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DI AZIENDE INDUSTRIALI - MANSIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442609-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DI AZIENDE INDUSTRIALI - MANSIONI.*

La figura del dirigente - la quale non è definita dall'art. 1 del C.C.n.L. 28 luglio 1970 per i dirigenti di aziende industriali - è contrassegnata, alla stregua dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza, dall'esplicazione di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri d'iniziativa e discrezionalità che le caratterizzano, consentono al dipendente, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche dell'imprenditore e nel rispetto dei fini aziendali, d'influire sull'intero organismo imprenditoriale, anche se ciò avvenga nell'espletamento di mansioni inerenti ad una parte autonoma dell'azienda ma funzionalmente coordinata con la organizzazione complessiva dell'impresa. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale non è di per sè sufficiente o determinante né la preposizione formale o di fatto ad un singolo reparto od ufficio e neppure la diretta collaborazione con l'imprenditore, potendo tali caratteristiche rinvenirsi anche nell'impiegato di prima categoria cui siano conferite funzioni direttive, la cui libertà di apprezzamento e d'iniziativa ed i cui poteri e responsabilità sono però di modesto e limitato rilievo, sia, sul piano gerarchico, all'interno dell'impresa sia all'esterno, verso i terzi, sul piano della rappresentanza dell'imprenditore o del dirigente. (V 3922/83, mass n 428847; (V 507/81, mass n 410983; (V 1045/80, mass n 404510; (V 40/80, mass n 403414; (V 2767/67, mass n 330307; (V 912/66, mass n 321820; (V 2254/63, mass n 263465).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 28/07/1970 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)