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Sez. U, Sentenza n. 4692 del 08/11/1989 (Rv. 464105 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - ENTE PRIVATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO CON LA REGIONE PUGLIA - CONTROVERSIA PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - CHIAMATA IN GARANZIA DELLA REGIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464105-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - ENTE PRIVATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO CON LA REGIONE PUGLIA - CONTROVERSIA PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - CHIAMATA IN GARANZIA DELLA REGIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora un ente privato di istruzione professionale, convenuto per il pagamento di spettanze retributive, chiami in garanzia (impropria) la regione Puglia, deducendo l'Obbligo di questa di tenerlo indenne dalla pretesa attrice, in forza di convenzione di finanziamento stipulata a norma della legge regionale 17 ottobre 1978 n. 54, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere riconosciuta anche con riguardo a tale pretesa di garanzia, considerando che la suddetta convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi. (V 849/88, mass n 457241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)