Sez. U, Sentenza n. 10969 del 09/08/2001 (Rv. 548906 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione - Rapporto di lavoro di dipendenti - Natura privatistica - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Anche in ordine alla chiamata in garanzia della Regione - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Il rapporto di lavoro subordinato, che si instauri con un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione territorialmente competente, ha natura privatistica, e spetta conseguentemente alla giurisdizione del giudice ordinario, considerando che al suddetto datore di lavoro, in difetto di un'espressa previsione di legge o di uno specifico provvedimento, non può essere riconosciuta la qualità di ente pubblico, restando in proposito ininfluente la circostanza che operi per finalità di ordine generale, su delega o sotto il controllo della Regione. Detta giurisdizione del giudice ordinario deve essere riconosciuta anche riguardo alla causa di garanzia, svolta dal convenuto nei confronti della Regione al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, atteso che tale convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi. (Principio enunciato in fattispecie avente genesi e svolgimento anteriormente al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)