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Sez. U, Sentenza n. 3077 del 03/03/2003 (Rv. 560782 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Ente di formazione e addestramento professionale - Convenuto per il pagamento di spettanze retributive - Chiamata in garanzia della Regione in base a convenzione di finanziamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560782-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE

La giurisdizione, a norma dell'art. 386, cod. proc. civ., va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto 'petitum' sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma soprattutto in funzione della 'causa petendì, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio. Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla domanda con la quale un ente di formazione ed addestramento professionale (nella specie, E.N.F.A.P.), convenuto in giudizio da un insegnante per il pagamento di spettanze retributive, chiami in garanzia la Regione, deducendo l'obbligo di quest'ultima di tenerlo indenne dalla pretesa dell'attore, in forza di una convenzione di finanziamento, in quanto il fatto costitutivo allegato a fondamento della domanda avanzata nei confronti della Regione è un tipico atto negoziale, soggetto, in quanto tale, alla cognizione del giudice ordinario, mentre è questione di merito e non di giurisdizione l'individuazione dei contenuti propri del negozio, allo scopo di stabilire la fondatezza della deduzione in ordine all'esistenza di un impegno di finanziamento esteso all'anno durante il quale si sono svolti i corsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)