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Sez. 3, Sentenza n. 3138 del 07/10/1968 (Rv. 336038 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336038-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - ESTREMI.*

In caso di morte del procuratore costituito in giudizio, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art. 305 cod.proc.civ. (sent. 15 dicembre 1967, n. 139, della Corte costituzionale), dalla data di legale conoscenza dell'evento interruttivo, risultante da dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)