Sez. 3, Sentenza n. 356 del 13/02/1970 (Rv. 345280 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO - ESTREMI.*
La morte del procuratore costituito in giudizio comporta, di diritto, l'interruzione automatica del processo. In tal caso, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art 305 cod proc civ, il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla data di legale conoscenza dell'evento interruttivo, risultante da dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo. (Conf 2874-69, massima n 342689 3138-68, massima n 336038).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)