Sez. L, Sentenza n. 5840 del 06/11/1982 (Rv. 423587 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE O LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DECORRENZA - CONOSCENZA EFFETTIVA E CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD IPOTESI DI APPRENDIMENTO DELLA NOTIZIA DEL RECESSO ATTRAVERSO LA RELATA DI NOTIFICA, PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE DECEDUTO, DELLA COMPARSA DI RISPOSTA DEGLI APPELLATI E LA COSTITUZIONE DEI MEDESIMI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE O LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DECORRENZA - CONOSCENZA EFFETTIVA E CONOSCENZA LEGALE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - EQUIPARABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD IPOTESI DI APPRENDIMENTO DELLA NOTIZIA DEL RECESSO ATTRAVERSO LA RELATA DI NOTIFICA, PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE DECEDUTO, DELLA COMPARSA DI RISPOSTA DEGLI APPELLATI E LA COSTITUZIONE DEI MEDESIMI.*
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 15 dicembre 1967), il termine per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio, in caso di morte del procuratore costituito, decorre dalla data in cui una delle parti, sia essa quella privata del procuratore o la controparte, riceva legale conoscenza dell'evento interruttivo, mediante dichiarazione o notificazione (la quale, nei confronti della parte rimasta priva del procuratore, non può essere che personale) dell'evento medesimo, essendo esclusa l'equiparabilità a tale conoscenza legale della conoscenza effettiva che una delle parti ne abbia acquisito aliunde. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che il processo, interrotto per morte del procuratore domiciliatario dell'appellante a.C.e.A., fosse stato da questa riassunto tardivamente, e ciò sul rilievo che la notizia di tale decesso risultava dalla relata di notifica, presso lo studio di detto procuratore, delle comparse di risposta contenenti gli appelli incidentali delle controparti nonché dalla Costituzione delle medesime ai sensi del secondo comma dell'art. 436 cod. proc. civ.). (Conf 4842/81, mass n 415552; (Conf 5820/80, mass n 409644; (Conf 1991/75, mass n 375698; (Conf 2993/72, mass n 360744; (Conf 142/72, mass n 355883; (Conf 2238/70, mass n 348388; (Conf 3138/68, mass n 336038).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)