Sez. U, Ordinanza n. 2926 del 27/02/2012 (Rv. 621191 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Proposizione nei confronti di convenuti stranieri di più domande risarcitorie, di cui una principale e una subordinata - Giurisdizione del giudice italiano - Verifica - Riferimento esclusivo alla domanda principale - Necessità - Conseguenze - Estensione anche alla domanda concorrente.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Qualora l'attore proponga nei confronti di più convenuti stranieri una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento a quella principale. Ne consegue, "a contrario", che, ove un ente pubblico abbia chiesto, in via principale, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di alcune banche a causa di comportamenti tenuti nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato e, in via concorrente, l'accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza e di "arranging", l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano sulla prima domanda comporta che essa debba estendersi anche alla seconda.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)