diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 3841 del 20/02/2007 (Rv. 594217 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda principale - Sussistenza, in ordine ad essa, di valida proroga di competenza in favore di giudice straniero - Domanda subordinata - Devoluzione al medesimo giudice straniero - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594217-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nella controversia promossa contro un convenuto non residente in Italia con una domanda principale e con un'altra domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della prima, ove sussista, in relazione alla domanda principale, una valida proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano anche in relazione alla domanda subordinata. (Nella specie la domanda principale riguardava l'accertamento della nullità o dell'inefficacia di alcuni contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati, laddove la domanda subordinata concerneva la richiesta di risarcimento del danno per scorretta esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria conferito alla stessa società in ordine ai medesimi contratti di investimento).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)