Sez. L, Sentenza n. 2483 del 28/03/1990 (Rv. 466186 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLA FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - SVOLGIMENTO DOPO SEI GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO E PER IL LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - MAGGIORAZIONI PER IL PRIMO PRIMO PREVISTA DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA AL DOPPIO DELLA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER IL SECONDO - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLA FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - SVOLGIMENTO DOPO SEI GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI - DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO E PER IL LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - MAGGIORAZIONI PER IL PRIMO PRIMO PREVISTA DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA AL DOPPIO DELLA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER IL SECONDO - PORTATA.*
Al lavoro festivo non è intrinsecamente connaturato il carattere della straordinarietà, cioè della sua eccedenza rispetto al normale orario settimanale, e, pertanto, nel caso di prestazione lavorativa svolta di domenica dopo sei giorni lavorativi consecutivi, il lavoratore ha diritto, oltre che alla maggiorazione per il lavoro festivo, anche alla maggiorazione per il lavoro straordinario, la quale non è esclusa per il fatto che la disciplina collettiva fissi la maggiorazione per il lavoro festivo al doppio della percentuale di maggiorazione attribuibile per il lavoro straordinario, non potendo presumersi che la doppia maggiorazione predetta (venti per cento) sia remunerativa anche dell'eccedenza quantitativa (rispetto all'orario settimanale normale) della prestazione lavorativa festiva invece che solo della particolarità della medesima in quanto resa in un giorno destinato al riposo. (V 3104/85, mass n 440801; (V 931/83, mass n 425695; (V 2501/79, mass n 398824).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)