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Sez. L, Sentenza n. 2501 del 28/04/1979 (Rv. 398824 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398824-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

Il lavoro prestato dai dipendenti da imprese che gestiscono autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori nel settimo giorno consecutivo deve essere considerato come straordinario festivo e come tale retribuito con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo di categoria, in quanto eccedente la durata massima della settimana lavorativa e prestato in un giorno che per legge sarebbe destinato al riposo. (V 1888/75, mass n 375562; (V 2818/72, mass n 360518; (V 1162/69, mass n 339738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)