Sez. 2, Sentenza n. 8586 del 03/04/1979 Ud. (dep. 20/10/1979) Rv. 143165 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La circostanza attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen e applicabile anche nel caso di furto tentato, sempre che risulti accertato che il reato, se fosse stato consumato, avrebbe avuto per oggetto una cosa determinata di tenue valore, la cui sottrazione avrebbe cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)