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Sez. 5, Sentenza n. 17969 del 24/07/2013 (Rv. 628928 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Avviso di rettifica parziale - Contestazione di indebita detrazione - Riferimento a dichiarazioni presentate per gli anni precedenti - Irrilevanza - Conseguenze - Termine decadenziale ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 - Unicità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628928-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI

In tema di avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA, il termine decadenziale previsto dall'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e cioè il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) ha riguardo anche al controllo, da parte dell'Ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione, benché essa si riferisca a dichiarazioni degli anni precedenti, come suggerito dal tenore letterale della norma e confermato dalla disposizione di cui al secondo periodo dello stesso primo comma che (benché inapplicabile alla fattispecie "ratione temporis", in quanto aggiunto dall'art. 10 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313), nel prevedere il differimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, implicitamente conferma, in via generale, che il termine decadenziale in questione riguarda anche gli accertamenti aventi ad oggetto le anzidette richieste di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1976 num. 633 art. 30, DPR 26/10/1976 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1976 num. 633 art. 57, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)