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Sez. 2, Sentenza n. 1901 del 13/05/1977 (Rv. 385617 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORMA IMPERATIVA - COMMINATORIA ESPRESSA DELLA NULLITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECLARATORIA DELLA NULLITA - INDAGINE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385617-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORMA IMPERATIVA - COMMINATORIA ESPRESSA DELLA NULLITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECLARATORIA DELLA NULLITA - INDAGINE DEL GIUDICE - LIMITI.*

La ipotesi di nullita del contratto per contrarieta alle norme imperative si verifica, salvo che la legge disponga altrimenti, indipendentemente da una espressa comminatoria della sanzione di nullita nei singoli casi. Infatti, la norma dell'art 1418 cod civ esprime un principio generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una specifica previsione di nullita. In tali casi, compito del giudice, ai fini della declaratoria di nullita, e solo quello di stabilire se la norma o le norme contraddette dall'autonomia privata abbiano carattere imperativo, siano, cioe, dettate a tutela dell'interesse pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)