Sez. 2 - , Sentenza n. 6996 del 14/01/2020 Cc. (dep. 21/02/2020) Rv. 278507 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Deroga prevista dall’art. 240-bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen. - Procedimenti per reati di criminalità organizzata - Nozione - Concorso di persone in reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La deroga prevista dall'art. 240-bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata - nozione che identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse - non è applicabile al mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen., nel quale manca il requisito dell'organizzazione. (Fattispecie in tema di concorso in omicidio e tentato omicidio aggravati dal fine di agevolare un clan mafioso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)