Sez. 3, Sentenza n. 38647 del 03/10/2002 Cc. (dep. 18/11/2002) Rv. 222638 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Uso di apparecchi da giuoco in locali pubblici o aperti al pubblico - Apparecchi e congegni di trattenimento o abilità - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, costituiscono apparecchi e congegni di trattenimento o abilità quelli caratterizzati dalla preponderanza dell'abilità e trattenimento rispetto all'alea, da un costo della partita non superiore ad un euro, da una durata della stessa non inferiore a 12 secondi, da un premio a natura non direttamente economica, consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita per non più di dieci volte; costituiscono parimenti apparecchi di abilità quelli qualificati dall'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, da un costo della partita non superiore ad un euro, da un premio consistente in piccola oggettistica, non convertibile e di valore non superiore a dieci volte il valore della partita, erogato direttamente ed immediatamente dall'apparecchio. Conseguentemente integra il reato di cui al citato art.110 l'uso in un pubblico esercizio di apparecchi che non rispondono alle caratteristiche descritte.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)