Sez. 3, Sentenza n. 14010 del 22/03/2002 CC (dep. 12/04/2002) Rv. 222120 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Giochi di abilità e giochi di azzardo - Distinzione- Criterio dell'aleatorietà e dell'abilità - Soglia quantitativa della vincita - Ulteriore limite dei giochi di abilità.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
In tema di apparecchi elettronici da gioco, la disciplina introdotta con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, modificatrice dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, ha lasciato immutata la distinzione tra giochi d'azzardo e di abilità, fondata rispettivamente sull'aleatorietà della vincita e sulla abilità del giocatore, così che la soglia quantitativa della vincita costituisce soltanto un ulteriore limite alla liceità dei giochi di trattenimento e di abilità non riferendosi agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo. Conseguentemente integra il reato di cui al citato art. 110 l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico che abbiano insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie, mentre vanno qualificati come "d'azzardo", ai fini del divieto di installazione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nei circoli e nelle sedi di associazioni, sia i giochi predetti sia quelli che comportano vincite di valore superiore ai limiti legislativamente fissati per i giochi leciti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 338 art. 37, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)