diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37629 del 02/07/2025 Ud. (dep. 18/11/2025) Rv. 288929-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Qualificazione del dichiarante - Potere di verifica da parte del giudice - Sussistenza - Criteri - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288929-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste da attribuire al dichiarante, spetta al giudice il compito di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità al predetto della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni sono rese, con conseguente sua escussione non in veste di testimone, ma nella qualità corrispondente alla posizione processuale effettivamente rivestita. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione del dichiarante come soggetto da esaminare con le garanzie proprie dell'indagato, operata dal giudice di merito in ragione di elementi indiziari emersi nel corso dell'escussione).

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)