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Sez. 1, Sentenza n. 6364 del 19/11/1999 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215934 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative - Inoperatività dell'istituto nei confronti di soggetti condannati per determinati reati - Ammissione di tali soggetti allo speciale programma di protezione previsto per i "collaboratori di giustizia" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215934-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

L'esclusione della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art.656, comma 9, lett.a), c.p.p., nei confronti di chi sia stato condannato per taluno dei delitti previsti dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, è da ritenere operante anche quando trattisi di soggetto ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i "collaboratori di giustizia". La suddetta disposizione normativa non contiene, infatti, alcuna deroga analoga a quella prevista, in favore dei medesimi "collaboratori", con riguardo alla sola fruibilità dei benefici penitenziari, dall'art.13 ter, comma 1, del D.L.15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n.82, né può, d'altra parte, estendersi la sfera di applicabilità di tale ultima disposizione al di fuori della materia strettamente penitenziaria per la quale essa è stata dettata; materia diversa da quella dell'esecuzione, pur se ad essa funzionalmente collegata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 bis CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)