Sez. L, Sentenza n. 11914 del 07/08/2003 (Rv. 565734 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Pensione di inabilità ed assegno di invalidità - Requisiti socio economici - Elementi costitutivi del diritto - Carenza - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Preclusioni derivanti dal giudicato interno.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 118 del 1971, n.118, i requisiti socio - economici (tra questi, il requisito reddituale) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti.
Riferimenti normativi: Legge 10/03/1981 num. 118 art. 12, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 31/10/1992 num. 553
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)