Sez. L, Sentenza n. 16363 del 20/11/2002 (Rv. 558617 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Computo del reddito del coniuge - Necessità - Fondamento - Disciplina prevista per l'assegno mensile di invalidità - Inapplicabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dall'art. 14 "septies", quarto comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dal successivo quarto comma dello stesso art. 14 "septies" solo per l'assegno mensile di cui agli art. 13 e 17 della legge n. 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)