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Sez. L, Sentenza n. 4932 del 02/03/2007 (Rv. 596294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Pendenza di procedimento penale nei confronti del lavoratore per fatti riconducibili allo svolgimento del rapporto di lavoro - Termine per l'avvio del procedimento disciplinare - Disposizione transitoria ex art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, nel caso di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, che all'art. 10 comma terzo, dopo la sentenza n. 186 del 2004 della Corte costituzionale, stabilisce che i suddetti procedimenti devono essere instaurati entro 90 giorni dalla comunicazione all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare della sentenza di condanna penale del dipendente, il termine per l'avvio del procedimento decorre dalla sentenza di condanna solo qualora i fatti siano stati conosciuti dall'amministrazione a seguito della comunicazione di tale sentenza e non anche ove anteriormente a tale data l'amministrazione ne avesse già avuto conoscenza, atteso che altrimenti il principio di immediatezza della contestazione, che è elemento costitutivo della potere di recesso disciplinare del datore di lavoro, subirebbe una deroga ingiustificabile dopo l'assoggettamento alle regole proprie dei rapporti di lavoro privati, consentendone l'indiscriminato differimento, contrariamente a quanto si desume dall'art. 5 della legge citata, che nel prevedere la sospensione del procedimento disciplinare in relazione alla pendenza del procedimento penale, presuppone che delle vicende disciplinarmente rilevanti l'amministrazione sia venuta a conoscenza già prima dell'avvio del procedimento penale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la tempestività del procedimento disciplinare, perché avviato nel rispetto dei termini di cui all'art. 10, benché anteriormente al procedimento penale risultasse la piena conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione, che li aveva denunziati penalmente, costituendosi P.C. e disponendo la sospensione dal servizio del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)