Sez. L, Sentenza n. 241 del 11/01/2006 (Rv. 586998 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - "Ratio" - Presenza di un procedimento penale - Differimento della contestazione all'esito della sentenza di patteggiamento - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare - che deve essere inteso secondo una ragionevole elasticità, essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse al lavoratore che non sia però contrario alla buona fede e non renda impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore - nel caso in cui il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, può essere soddisfatto anche da una contestazione intervenuta dopo la sentenza di patteggiamento, purché essa sia giustificata dalla necessità di attendere che dall'accettazione della pena da parte del dipendente derivi la certezza per il datore di lavoro circa la riferibilità allo stesso di fatti che la precedente ispezione interna non aveva consentito di ascrivergli con sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il licenziamento disciplinare carente del requisito della tempestività della contestazione, avendo accertato che il datore di lavoro aveva avuto sostanziale consapevolezza della responsabilità del dipendente fin dalla relazione ispettiva, non aveva provveduto a sospenderlo cautelarmente ed aveva lasciato trascorrere diversi mesi anche dopo la sentenza di patteggiamento).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)