Sez. L, Sentenza n. 1085 del 04/02/1987 (Rv. 450645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - LIMITAZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - LIMITAZIONI.*
Le organizzazioni sindacali, salvo il caso di mandato ad hoc, hanno poteri contrattuali solo in ordine agli interessi collettivi della categoria rappresentata (e non possono interferire sui rapporti individuali dei lavoratori a questa appartenenti) in ipotesi anche retroattivamente, se non con riguardo a situazioni non ancora definite. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto esatta, alla stregua del principio suesposto, l'affermazione dell'impugnata sentenza circa la non operatività, sui diritti già maturati dai lavoratori in tema di computo degli scatti di anzianità, dell'accordo sindacale del luglio 1978). (V 4280/82, mass n 422255; (V 2039/82, mass n 419899).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)