Sez. L, Sentenza n. 4280 del 20/07/1982 (Rv. 422255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEI SINDACATI A STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI - PORTATA - POTERE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA DI DISPORRE IN ORDINE A SITUAZIONI SOGGETTIVE DETERMINATE DA CONTRATTI INDIVIDUALI - LIMITI - RIFERIMENTO A SITUAZIONI CONFIGURABILI ANCORA COME ASPETTATIVE INVECE CHE COME DIRITTI SOGGETTIVI - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEI SINDACATI A STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI - PORTATA - POTERE DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA DI DISPORRE IN ORDINE A SITUAZIONI SOGGETTIVE DETERMINATE DA CONTRATTI INDIVIDUALI - LIMITI - RIFERIMENTO A SITUAZIONI CONFIGURABILI ANCORA COME ASPETTATIVE INVECE CHE COME DIRITTI SOGGETTIVI - NECESSITÀ.*
Salvo diversa ed esplicita previsione statutaria, i Sindacati sono legittimati a stipulare contratti aventi ad oggetto interessi collettivi ed indivisibili e rivolti a regolare il contenuto dei futuri contratti individuali degli aderenti, ma non hanno alcuna legittimazione a disporre dei diritti acquisiti dai singoli lavoratori in forza dei contratti individuali, ancorché convenuti sulla base dei contratti collettivi. Pertanto - mentre è in ogni caso da escludere che un contratto collettivo possa interferire sulla sfera individuale del lavoratore cessato dal servizio, essendo costui divenuto estraneo all'associazione sindacale - il potere dell'autonomia collettiva di disporre, anche retroattivamente, in ordine a situazioni soggettive di singoli aderenti determinate da contratti individuali posti in essere in conformità di contratti collettivi può riguardare soltanto situazioni giuridiche configurabili ancora come mere aspettative invece che come diritti soggettivi perfezionati. (principi affermati in tema di rapporto fra il contratto aziendale del 18 dicembre 1972 per i dipendenti dell'azienda trasporti municipalizzata di Messina ed il successivo C.C.n.L. 23 luglio 1976). (V 1482/82, mass n 419302; (V 1253/82, mass n 419127; (V 1275/81, mass n 411861).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)