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Sez. L, Sentenza n. 868 del 06/02/1985 (Rv. 439050 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - SOPPRESSIONE EX LEGGE N. 54 DEL 1977 - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 GENNAIO 1977 - TRATTAMENTO FESTIVITÀ COINCIDENTI CON LA DOMENICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439050-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - SOPPRESSIONE EX LEGGE N. 54 DEL 1977 - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 GENNAIO 1977 - TRATTAMENTO FESTIVITÀ COINCIDENTI CON LA DOMENICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

È incensurabile in Sede di legittimità, in quanto svolta nell'osservanza delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi, la interpretazione, da parte del giudice del merito, dell'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 (in tema di disciplina economico-retributiva delle festività soppresse o differite dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54) nel senso che tale accordo - nello stabilire che il lavoratore beneficii, per le festività della Repubblica e dell'unità nazionale, di cui la citata legge ha solo mutato la data di celebrazione, del trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica - svincola del tutto la corresponsione del trattamento economico per le dette festività nazionali dalla circostanza dell'effettiva prestazione di attività lavorativa nei giorni del 2 giugno e del 4 novembre. (V 3746/84, mass n 435733; (V 1281/83, mass n 426069).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/01/1977, Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)