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Sez. L, Sentenza n. 1281 del 19/02/1983 (Rv. 426069 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE PER LE CINQUE FESTIVITÀ SOPPRESSE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 GENNAIO 1977 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426069-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE PER LE CINQUE FESTIVITÀ SOPPRESSE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 26 GENNAIO 1977 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

L'accordo interconfederale del 26 gennaio 1977 - il quale dispone (fra l'altro) che per le cinque festività religiose soppresse (dalla legge 5 marzo 1977 n. 54) compete al lavoratore, oltre alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il lavoro festivo - va interpretato non alla stregua della disciplina anteriore alla legge abolitiva delle dette festività ma, in relazione a quest'ultima, secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. Pertanto, in base a tali criteri e in relazione alla pattuizione sopra riportata, è compito del giudice del merito, nell'interpretazione della comune volontà delle parti, stabilire, in particolare, se queste abbiano inteso o no collegare sinallagmaticamente alla prestazione di lavoro le quote retributive corrispondenti, rispettivamente, alla normale retribuzione per le festività e al compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate nelle festività stesse, tenendo conto, in ogni caso, che lo sciopero, in quanto causa di sospensione del lavoro dovuta alla volontà del lavoratore, legittima il datore di lavoro a non corrispondere, per le ore non lavorate (a causa dello sciopero medesimo) nei giorni festivi soppressi, entrambe le quote retributive predette. (V 6245/79, mass n 402973; (V 748/73, mass n 362982; (V 3000/68, mass n 335836).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Contr. Coll. 26/01/1977, Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)