Sez. L, Sentenza n. 3746 del 26/06/1984 (Rv. 435733 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - SOPPRESSIONE DI FESTIVITÀ NAZIONALI E RELIGIOSE EX LEGGE N. 54 DEL 1977 - EFFETTI - CORREZIONE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1977 - CONSEGUENZE - EMOLUMENTI AGGIUNTIVI IN CASO DI EFFETTIVA ESECUZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO EX ART. 2110 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - SOPPRESSIONE DI FESTIVITÀ NAZIONALI E RELIGIOSE EX LEGGE N. 54 DEL 1977 - EFFETTI - CORREZIONE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1977 - CONSEGUENZE - EMOLUMENTI AGGIUNTIVI IN CASO DI EFFETTIVA ESECUZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO EX ART. 2110 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Gli effetti della legge n. 54 del 1977, la quale, nel sopprimere sic et simpliciter due festività nazionali e cinque religiose, rendendo feriali le relative giornate, avrebbe comportato per tutti i lavoratori - fossero essi retribuiti o non in misura fissa - il diritto alla retribuzione relativa a tali giornate solo condizionatamente all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente inapplicabilità della previgente disciplina afferente alle dette festività soppresse, sono stati corretti in Sede di contrattazione collettiva, essendosi, con lo accordo interconfederale 5 maggio 1977, previsto, pur senza un formale rinvio alla menzionata disciplina, che, ove il datore di lavoro disponga la prosecuzione della prestazione durante queste festività, senza possibilità di riposi compensativi, il lavoratore beneficierà, nelle due festività nazionali, del trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica, ovvero in quelle religiose, percepirà, oltre la normale retribuzione contrattuale dovuta, anche l'altra per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza maggiorazione per il lavoro festivo. Ne consegue che, essendo, in entrambe le ipotesi, la corresponsione di tali emolumenti aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione condizionata alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa richiesta, nell'ipotesi di sospensione legittima del rapporto di lavoro ex art. 2110 cod. civ. coincidente con le soppresse festività, è dovuto al lavoratore soltanto il pagamento di quanto per legge o contratto spettantegli in relazione alla legittima assenza come tale, esclusa ogni retribuzione aggiuntiva, difettando il suddetto presupposto condizionante, posto con il menzionato accordo interconfederale.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1, Contr. Coll. 05/05/1977
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)