Sez. 2, Sentenza n. 4620 del 18/05/1996 (Rv. 497685 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della Corte d'appello che decide sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
Contro il provvedimento con il quale la Corte d'appello decide il reclamo avverso il decreto del tribunale che ha pronunciato la revoca dell'amministratore di condominio è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tale provvedimento, emesso su istanza di alcuni soltanto dei condomini, comportando la risoluzione anticipata e definitiva (contro la quale non è previsto alcun rimedio)del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l'amministratore, incide su diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)