Sez. L, Sentenza n. 15878 del 14/08/2004 (Rv. 575719 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento degli obblighi di formazione - Ai fini della trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Totale o grave inosservanza degli obblighi - Valutazione del giudice in questo secondo caso - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, del. D.L. n. 726 del 1984), qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trafusi nel contratto, dovendosi, in questa seconda ipotesi, valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento e, quindi, giustificandosi la declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione che siano di non scarsa importanza e comunque tali da non poter essere sanati in tempo utile, cioè in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito. (Nella specie la Suprema Corte - in relazione a controversia instaurata da lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall'Azienda Trasporti Milanese - A.T.M., in qualità di conducenti di autobus e Tram, ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato tali principi nell'escludere la trasformazione nel presupposto dell'inesistenza di un grave inadempimento degli obblighi di formazione, in quanto la formazione teorico - pratica era stata fornita per un numero di ore anche superiore a quello contemplato dalla legge e dall'accordo collettivo sul progetto, non era rilevante che i lavoratori fossero stati adibiti alla produzione dopo due mesi, giacché ciò era avvenuto secondo le previsioni di un progetto concordato con i sindacati e sempre nell'ambito di un programma di addestramento affidato agli istruttori, ed infine l'adempimento dell'obbligo di "rotazione" sulle linee - previsto come "fondamentale" nel progetto formativo - doveva considerarsi sostanzialmente avvenuto perché i lavoratori avevano operato su più linee).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)