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Sez. L, Sentenza n. 1247 del 21/01/2005 (Rv. 579275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento degli obblighi di formazione - Ai fini della trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Totale o grave inosservanza degli obblighi - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, del. D.L. n. 726 del 1984), qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, dovendosi, in questa seconda ipotesi, valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento e, quindi, giustificandosi la declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione che siano di non scarsa importanza e comunque tali da non poter essere sanati in tempo utile, cioè in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito.L'accertamento del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il datore di lavoro gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di formazione assunti con il contratto di formazione e lavoro, in quanto non aveva fornito ai dipendenti, assunti con contratto di formazione quali conducenti di autobus di linea, tutte quelle nozioni ulteriori, contrattualmente previste, quali servizi fuori linea, gite guidate, viaggi all'estero, che avrebbero consentito loro di collocarsi sul mercato del lavoro con un patrimonio di conoscenza maggiore rispetto a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle mansioni di conducenti di autobus di linea).

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)