Sez. L, Sentenza n. 15635 del 18/10/2003 (Rv. 567510 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento rilevante degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della rilevanza dell'inadempimento - Criteri - Fattispecie in tema di stravolgimento del progetto di formazione per asserita forza maggiore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, non modificato dall'art. 8 comma ottavo della legge 407 del 1990), qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito. (Nella specie, relativa a società che aveva soppresso il previsto corso di formazione teorica e stravolto il progetto di formazione, la quale era consistita nelle spiegazioni e nei consigli dati ai giovani dipendenti da colleghi più esperti, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dei principi enunziati, aveva escluso che la necessità di incremento di manodopera per l'asserita forte espansione del gruppo societario al quale apparteneva la società potesse assurgere a causa di forza maggiore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'omessa formazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)