Sez. L, Sentenza n. 757 del 16/01/2006 (Rv. 586362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Programma formativo - Congruità rispetto al titolo di studio del neo assunto - Esclusione - Funzioni da svolgere in concreto - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Al fine di valutare se, in adempimento del contratto di formazione e lavoro, sia stata fornita al lavoratore neo assunto una formazione professionale effettiva, è rilevante la congruità del programma di formazione rispetto alla qualifica professionale di assunzione in vista dell'inserimento definitivo, e non rispetto al titolo di studio del lavoratore.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non costituisse inadempimento di non scarsa importanza l'assunzione di un geometra e di un perito industriale, inseriti nel V livello e da inserire definitivamente nei servizi tecnici al IV livello, anziché di due geometri, come concordato con le organizzazioni sindacali, in quanto ad entrambi i neo-assunti, benché dotati di professionalità di origine non coincidenti, era stata impartita una preparazione teorico-pratica adeguata al loro inserimento definitivo nel posto di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)